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C.M. 24/02/1998 n. 57/E

8. Interventi effettuati nelle Regioni Emilia Romagna e Calabria negli anni 1996 e 1997 L'articolo 13, comma 3, della stessa legge n. 449 del 1997 stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, si applicano anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le disposizioni dell'articolo 1 richiamate sono quelle che prevedono: la possibilità di calcolare, su un tetto massimo di 150 milioni per ciascuna unità immobiliare, la detrazione d'imposta del 41 per cento per gli interventi edilizi illustrati al paragrafo 3 (comma 1); l'obbligo di ripartire la detrazione in quote costanti nell'anno in cui sono sostenute le spese e nei quattro successivi, ovvero di ripartirla in dieci rate di pari importo (comma 2); l'emanazione del regolamento nel quale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, le procedure di controllo e le cause di decadenza (comma 3); Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 3, in esame, valgono i chiarimenti forniti nei paragrafi precedenti in merito all'articolo 1, comma 1 e seguenti, salvo quanto di seguito specificato: è ammesso qualunque mezzo di pagamento; relativamente alle spese sostenute nel 1997, la detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi del 1997, presentata nel 1998; qualora le spese siano state sostenute anche nel 1996, i contribuenti devono presentare, in aggiunta al modulo di cui all'articolo 1, corredato della documentazione prescritta, un'apposita istanza, contenente l'indicazione del numero delle rate in cui intendono suddividere la detrazione e la richiesta di rimborso della prima rata, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per lo stesso anno 1996. Per fruire delle rimanenti quote della detrazione queste dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi, a partire da quella dei redditi del 1997, presentata nel 1998; non si applica la previsione contenuta nel comma 7 dell'articolo 1, in base alla quale in caso di cessione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi illustrati al paragrafo 3, le detrazioni non utilizzate dal cedente spettano per i rimanenti periodi d'imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare, stante il richiamo del citato art. 13, comma 3, in commento soltanto all'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge in esame.

9. Modalità di trasmissione e di compilazione della comunicazione. Con decreto dirigenziale è stato approvato il modulo da utilizzare per la comunicazione della data di inizio lavori concernenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Emilia- Romagna e Calabria, al fine di fruire della detrazione d'imposta del 41 per cento, e sono stati individuati i Centri di Servizio delle imposte dirette e indirette competenti a riceverlo. Il modulo deve essere compilato dai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le spese in questione, se le stesse sono rimaste a loro carico. In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali su uno stesso immobile, se più di un contribuente, avendo sostenuto le spese, intende fruire della detrazione, il modulo, con allegata la documentazione, può essere trasmesso da uno soltanto di essi. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali e per quelli realizzati dai soggetti individuati nell'articolo 5 del Tuir, deve essere trasmesso, dall'amministratore del condominio o da uno qualunque dei condomini, ovvero da uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir o da uno dei soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo, un unico modulo. Il modulo debitamente compilato, datato e sottoscritto, corredato degli allegati, deve essere spedito, in busta chiusa di dimensioni idonee a contenerlo senza piegarlo, per raccomandata e senza ricevuta di ritorno, ai Centri di Servizio delle Imposte dirette e indirette di seguito specificati: Contribuenti con domicilio fiscale Centro di Servizio delle in un comune della Imposte Dirette e Indirette Regione Lombardia Milano- Via M. del Vascello, 14 - 20138 Regione Toscana Bologna- Via Marco Polo, 60 - 40131 Regione Umbria Pescara- Via Rio Sparto, 52/B - 65100 Regione Puglia e Basilicata Bari - Via Gentile, 52/B - 70100 Regione Emilia Romagna Bologna- Via Marco Polo, 60 - 40131 Regione Liguria Genova- Via Morego, 30 - 16163 Regione Sicilia Palermo- Via Konrad Roentgen, 3 - 90139 Regioni Abruzzo Marche Molise Pescara- Via Rio Sparto, 52/B - 65100 Regioni Campania e Calabria Salerno - Via Uff. Finanziari - 84194 Regioni Piemonte e Val D'Aosta Torino-Strada della Berlia, 20-Collegno 10093 Regione Trentino Alto Adige Trento- Viale Verona, 187 - 38100 Regioni Veneto e F.V. Giulia Venezia-V.G.De Marchi, 16 - Marghera 30175 Regione Sardegna Cagliari-S.S.554-Km 1,600 - Località S. Lorenzo 09100 Il modulo è predisposto per la lettura ottica e, pertanto, va compilato con la massima chiarezza a macchina o a stampatello, utilizzando una penna biro nera o blu; è necessario, inoltre:

- riempire ogni casella con un solo carattere;

- scrivere i caratteri all'interno delle caselle;

- annerire la casella o segnare un trattino orizzontale quando nel modello è richiesto di rispondere barrando la casella. Per quanto riguarda i dati del dichiarante, nell'apposita sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione; dovrà, inoltre, essere specificato, barrando la relativa casella, se il soggetto è "possessore" (cioè proprietario o titolare di altro diritto reale, etc.) ovvero "detentore" (cioè locatario, comodatario o soggetto cui si imputano i redditi a norma dell'articolo 5 del Tuir, etc.) dell'immobile. In caso di interventi da parte di uno dei soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, devono essere, invece, indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette il modulo e, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto di cui all'articolo 5 del Tuir; dovrà, inoltre, essere specificato, barrando la relativa casella, che il soggetto che trasmette la comunicazione è un detentore dell'immobile. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, devono essere, invece, indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette il modulo e, nell'apposito spazio, il codice fiscale del condominio; dovrà, inoltre, essere specificato, barrando la relativa casella, se il soggetto che trasmette la comunicazione è l'amministratore del condominio o uno dei condomìni. Per quanto riguarda, invece, i dati dell'immobile, nell'apposita sezione devono essere indicati i dati relativi agli immobili sui quali sono eseguiti i lavori, rilevabili dal certificato catastale o dall'atto di compravendita. In mancanza dei dati catastali identificativi dell'immobile, deve essere indicato se è stata presentata domanda di accatastamento, barrando la relativa casella. I dati relativi ai fabbricati rurali che conservano i requisiti di ruralità, sono rilevabili dalle certificazioni del catasto dei terreni. Non devono essere indicati i dati relativi ai fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità non ancora accatastati in forza dell'articolo 14, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha prorogato al 31 dicembre 1998 il termine per procedere l'accatastamento di detti fabbricati. Se i lavori sono eseguiti dal locatario o dal comodatario, devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato. Nel modulo, in apposita sezione, deve essere indicata la documentazione allegata alla comunicazione, barrando le relative caselle. Per i fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità e non ancora accatastati in forza del citato articolo 14, comma 13, della legge n. 449 del 1997, la copia della domanda di accatastamento deve essere trasmessa non appena presentata. Dovrà, infine, essere indicato se è stata effettuata la comunicazione dell'inizio dei lavori alla Azienda sanitaria locale e la data di inizio degli stessi. In calce al modello, infine, vanno apposte la data e la firma.

10. Agevolazioni ai fini di altre imposte In particolare, ai sensi del comma 4, richiamato anche nella disposizione concernente gli interventi effettuati a seguito degli eventi sismici nelle Regioni Emilia Romagna e Calabria i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in relazione all'effettuazione degli interventi che danno diritto alla detrazione del 41 per cento. In base al comma 5, invece, i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'Ici, anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota è applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. ****** Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FI- NANZE IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

 

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